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SOCIETÀ COOPERATIVA - LECCE

Reg.CE n. 867/08 mod. dal Reg. UE n. 1220/11 - ANNUALITA’ 2012/2013

BOLLETTINO INFORMATIVO N. 4 - Agosto 2012

SOMMARIO

  1. UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DELLE SANSE UMIDE
  2. INVIO TELEMATICO DATI OPERAZIONI MOLITURA E TRASFORMAZIONE OLIVE DA TAVOLA

1. Circolare della Regione Puglia sull'utilizzazione agronomica dei reflui oleari e sui relativi adempimenti (Reg. Regionale n. 27/2007)

Con la presente Circolare, considerato che è in corso la campagna di attività molitoria delle olive, si intende richiamare l'attenzione circa gli adempimenti ai quali devono provvedere i rappresentanti legali dei frantoi che sono interessati per il loro spandimento.

Si ricorda, infatti, che sia il legale rappresentante del frantoio oleario che intende avviare allo spandimento le acque di vegetazione e/o le sanse umide, sia l'utilizzatore delle stesse, sono tenuti a presentare ogni anno, almeno trenta giorni prima della loro distribuzione, apposita comunicazione preventiva come da allegati l e 2 del Regolamento Regionale n. 27/2007, al Sindaco dei Comune in cui sono ubicati i terreni sui quali dovrà avere luogo lo spandimento stesso e all'ARPA Puglia — Agenzia Regionale deputata all'esercizio dei poteri di controllo ex art. 9, comma 1, della. L. 574/1996.
Qualora i siti di spandimento ricadano nel territorio di due o più Comuni, la comunicazione deve essere presentata ad ognuno dei Sindaci dei Comuni interessati.

La comunicazione deve essere conservata per cinque anni e deve essere esibita ad ogni controllo.

Il Sindaco, sulla base delle informazioni contenute nella predetta comunicazione preventiva e degli esiti dei controlli effettuati dall'ARPA, può impartire, con motivato provvedimento, specifiche prescrizioni, ivi compresa quella della riduzione dei quantitativi smaltibili che, com'è noto, sono consentiti nei limiti di seguito riportati, nonché sospendere o vietare il loro spandi mento.

  • 50 mc/ettaro/anno per le acque di vegetazione e sanse umide provenienti dai .frantoi a ciclo tradizionale;
  • 80 mc/ettaro/anno per le acque di vegetazione e sanse umide provenienti dai frantoi a ciclo continuo.
L'ARPA Puglia effettua almeno un controllo all'anno in campo, al fine di verificare le modalità di stoccaggio, di trasporto e l'osservanza del rispetto dei criteri e delle norme tecniche di spandimento previste dalla normativa vigente.

I controlli sulle attività di utilizzazione agronomica sono preventivi e successivi. In particolare, il controllo al termine della campagna di attività molitoria, è determinante per la verifica dell'effettivo e corretto spandimento sui terreni e della relativa superficie utilizzata.

L'Autorità preposta ai controlli redige apposito verbale riportando in esso tutti i dati rilevati durante l'accertamento, quali:

  • le superfici utilizzate rispetto a quelle indicate nelle comunicazioni preventive;
  • le modalità dell'avvenuto spandimento;
  • il corretto e/o l’inadeguato smaltimento e stoccaggio.
Il verbale viene, poi, inviato al Comune interessato per i successivi adempimenti.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale in parola, è VIETATO spandere le acque di vegetazione e le sanse umide sulle seguenti categorie di terreni:

  • terreni non adibiti ad uso agricolo;
  • terreni situati all'interno delle aree di salvaguardia delle captazioni di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  • terreni situati a distanza inferiore a 200 metri dalle aree urbane;
  • terreni investiti da colture erbacee in atto in prossimità della raccolta, particolarmente quando trattasi di ortaggi; pertanto se ne consiglia lo spandimento qualche settimana prima della semina o durante fasi fenologiche meno sensibili, per es. per i cereali autunno vernini durante la fase di accestimento;
  • terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque i terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a 10 metri;
  • terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati;
  • terreni situati a distanza inferiore a 10 metri dai corsi d'acqua misurati a partire dalle sponde e dagli inghiottitoi e doline, ove non diversamente specificato dagli strumenti di pianificazione; terreni situati a distanza inferiore a 10 metri dell'arenile per le acque marino costiero, lacuali e di transizione;
  • terreni con pendenza superiore ai 15% privi di sistemazione idraulico-agraria;
  • boschi;
  • giardini ed aree ad uso pubblico;
  • aree di cava;
  • terreni situati a distanza inferiore ai 30 metri dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
  • terreni situati nelle Zone individuale come Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) in cui il quantitativo di azoto totale ad ettaro supera i 170 kg;
  • terreni adibiti, nella stessa campagna olearia, all'utilizzazione dei liquami zootecnici, delle acque di vegetazione e delle sanse umide, a meno che il quantitativo di azoto totale ad ettaro sia inferiore o uguale a 270 kg e la quantità di acque di vegetazione e sanse umide rispetti nel totale i limiti previsti dall'art. 4;
  • suoli in cui la capacità di accettazione delle piogge e/o conducibilità idraulica satura, come defi¬nita in Allegato 2, parte A, punto 2.2 e 2.3, risulti bassa o molto bassa;
  • suoli con pH inferiore a 6,5.

Si rammenta. altresì, fermi rimanendo gli ulteriori e specifici divieti e prescrizioni dettati dagli ara, 6, 7 e 8 del Regolamento Regionale di che trattasi, nonché le sanzioni e le misure interdittive di cui al successivo art. 11 della stessa normativa regionale:

  • che, è VIETATO STOCCARE le acque di vegetazione e le sanse umide miscelate con affluenti zootecnici, agroindustriali o con i rifiuti;
  • che, i contenitori di stoccaggio situati all’interno dei centri urbani devono essere dotate di idonee coperture;
  • che, il trasporto delle stesse attraverso pubblica viabilità al fine dello spandimento, deve essere effettuato in contenitori chiusi e deve essere accompagnato da un documento di trasporto contenente le informazioni di cui all'art. 8 del Regolamento;
  • che, i documenti di trasporto registrati a cura del ,frantoio nell'apposito Registro di Scarico delle acque di vegetazione e delle sanse umide, devono essere conservati per cinque anni ed esibiti ad ogni controllo.
Si richiama, infine, la circostanza che ogni anno, entro il 31 ottobre, il Sindaco è chiamato a trasmettere alla Regione, su supporto informatico, una copia di ciascuna comunicazione, unitamente alla relazione contenente i dati di cui all'art. 10, comma 4, del Regolamento Regionale n. 27/2007. Entro la stessa data, il Sindaco trasmette alla Regione elenco delle eventuali violazioni accertate e, se del caso, le relative sanzioni comminate.



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2. Operatori filiera oleicola: invio telematico dati operazioni molitura e trasformazione olive da tavola

Gli operatori della filiera oleicola (frantoi, commercianti di olio allo stato fuso e confezionatori, imprese di trasformazione delle olive da tavola) devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.

Si ricorda che già dall’1-7-2011 quasi tutti gli operatori del settore oleicolo hanno dovuto adottare i registri telematici di carico e scarico di cui all’art. 7 del decreto Mipaaf n. 8077 del 10-11-2009, effettuando le registrazioni entro il 10° giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) direttamente dai soggetti interessati, ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative o i CAA; alla circolare Agea n. ACIU. 2012.345 del 22 agosto scorso (www.agea.gov.it) è stato allegato un manuale operativo per l’utilizzo della nuova piattaforma di accesso ai servizi telematici sul portale Sian.

Gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato, ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi, sono esentati dalla tenuta del registro; qualora siano iscritti al Sian in qualità di frantoi e/o confezionatori, devono comunicare in via telematica lo stato di esenzione.

Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie da indicare vi sono i quantitativi delle olive molite e/o trasformate, dell’olio ottenuto, della sansa ottenuta; se la dichiarazione riguarda il mese conclusivo della campagna olearia in corso vanno indicate anche la data di fine molitura o di fine trasformazione e le giacenze finali.
Si veda, tra le altre, la circolare Agea n. ACIU. 2007.764 del 28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne 2007-2008 e successive. Si vedano anche le circolari Agea ACIU. 2010.29, ACIU. 2010.259, ACIU. 2010.597, ACIU. 2010.800 e ACIU. 2011.610, rispettivamente del 14-1-2010, dell’8-4-2010, del 20-8-2010, del 22-11-2010 e del 20-9-2011.

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